| |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Legge 12/12/2002 n. 2732. Per garantire l'operativitā del PCN di cui al comma 1, il Ministero delle attivitā produttive č autorizzato a richiedere in comando da altre amministrazioni personale dotato delle qualifiche professionali richieste fino ad un massimo di dieci unitā. A tale personale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN č autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di 720.000 euro a decorrere dall'anno 2004. 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attivitā produttive. Art. 40 - Disposizioni transitorie per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione. 1. Coloro che abbiano iniziato la frequenza di corsi di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione, di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, come modificato dall'articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, prima della data di entrata in vigore della medesima legge n. 57 del 2001, hanno diritto all'iscrizione nel ruolo medesimo, anche se privi del titolo di studio richiesto dalla lettera e) del comma 3 del citato articolo 2 della legge n. 39 del 1989, come sostituita dall'articolo 18 della legge n. 57 del 2001, a condizione che a) abbiano superato gli esami di idoneitā relativi al corso frequentato, anche successivamente alla data di entrata in vigore della legge 5 marzo 2001, n. 57 b) siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla previgente normativa c) siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, e successive modificazioni. Art. 41 - Modifica all'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410. 1. All'articolo 4 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, il comma 2 č sostituito dal seguente: "2. I provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile sono assunti dal Ministero delle attivitā produttive". 2. I commissari liquidatori dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa nominati ai sensi del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cessano dall'incarico il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i dieci giorni successivi il Ministro delle attivitā produttive provvede alla ricostituzione degli organi tenendo conto delle opportune professionalitā tecniche ed amministrative. Art. 42 - Modifica all'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, č sostituito dai seguenti: "In caso di ritardato od omesso pagamento del contributo, se detto pagamento č effettuato entro trenta giorni dalla scadenza prevista, si applica una sanzione pari al 5 per cento del contributo; per i versamenti effettuati successivamente, tale sanzione č elevata al 15 per cento. In entrambi i casi sono dovuti gli interessi legali maturati nel periodo". Art. 43 - Modifiche all'articolo 3 della legge 11 gennaio 2001, n. 7. 1. All'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, dopo la lettera b), sono inserite le seguenti: "b-bis) le esposizioni, a scopo dimostrativo o promozionale, realizzate nell'ambito di congressi o convegni scientifici, a condizione che non superino i duemilacinquecento metri quadrati di superficie netta e che il momento congressuale sia nettamente prevalente; b-ter) le esposizioni, a scopo dimostrativo, promozionale o di vendita, realizzate nell'ambito di convegni o manifestazioni culturali di carattere politico, sociale, sindacale, di rappresentanza di categorie imprenditoriali o associativo, a condizione che non superino i mille metri quadrati di superficie netta e che il momento politico, sociale, sindacale o associativo sia nettamente prevalente". Art. 44 - Modifica all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. 1. Al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le disposizioni in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472". 2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 18 della citata legge n. 580 del 1993, e successive modificazioni, si applicano per gli anni 2003, 2004 e 2005. Art. 45 - Modifiche alle norme sulla cambiale, sul vaglia cambiario e sui protesti cambiari. 1. Alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, di cui al regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni a) all'articolo 1, il numero 3) č sostituito dal seguente: "3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi č designato a pagare (trattario)" b) all'articolo 30, primo comma, dopo le parole: "č sottoscritta dal trattario" sono inserite le seguenti: "; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale" c) all'articolo 100, primo comma, č aggiunto il seguente numero: "7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente". 2. All'articolo 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni a) al comma 3, nel primo periodo, le parole: "Il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "Il responsabile dirigente dell'ufficio protesti"; nel secondo periodo, le parole: "il presidente" sono sostituite dalle seguenti: "il responsabile dirigente dell'ufficio protesti" b) al comma 4, le parole: "del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "del responsabile dirigente dell'ufficio protesti". 3. All'articolo 17, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono sostituite dalle seguenti: "dal responsabile dirigente dell'ufficio protesti". Art. 46 - Fondi rotativi. 1. Il Ministero delle attivitā produttive č autorizzato a costituire, ai sensi e per le finalitā di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese nella Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e per favorire il processo di internazionalizzazione delle imprese italiane. |
| |||||||||||||||||||||||||||||
Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact |
2008-2011©
|